Sicilia: Palazzo Chigi impugna alcune norme della finanziaria regionale, anche quella che consentiva l’assunzione degli ex Pip in Resais.

Il governo nazionale ha impugnato la finanziaria regionale approvata dall’Ars nel mese di aprile. Nel mirino di Palazzo Chigi una ventina di norme tra le quali quella che consentiva l’assunzione degli ex Pip in Resais, quella sul prepensionamento dei dipendenti regionali e una serie di contributi a pioggia.

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani, oggi ha esaminato otto leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Sicilia n. 8 del 08/05/2018, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”, in quanto varie norme eccedono dalle competenze statutarie e violano principi costituzionali. Lo rende noto il comunicato emesso da Palazzo Chigi al termone della riunione, che spiega: alcune norme in materia di assunzioni e di collocamento in quiescenza del personale regionale invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in materia di previdenza sociale con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere l), ed o), della Costituzione, nonché dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione previsti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Altre norme riguardanti la spesa sanitaria contrastano con i principi fondamentali riservati al legislatore statale in materia di “tutela della salute” e di “coordinamento della finanza pubblica”, di cui all’art. 117, terzo comma della Costituzione, ledendo altresì i livelli essenziali delle prestazioni, in violazione dell’art. 117, lett. m), della Costituzione Altre norme ancora, incidendo sulle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici e sulle modalità di svolgimento e i criteri di partecipazione alle gare per l’affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, nonché sulle concessioni per i beni demaniali marittimi, contrastano rispettivamente con il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, nonché con il principio di tutela della concorrenza previsto dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Ulteriori norme infine in materia, tra l’altro, di edilizia e di previdenza violano l’art. 81, terzo comma, della Costituzione, risultando prive della necessaria copertura finanziaria.
. (askanews) –

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