La regola costituzionale della necessita’ del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va sempre rispettata, con deroghe ammissibili solo in determinate circostanze. Lo ha ribadito la Corte costituzionale nella sentenza – depositata oggi in cancelleria, Paolo Grossi, presidente, Silvana Sciarra, redattore – con cui ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 31 della legge 8 della Regione siciliana del 17 maggio 2016, “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale”.
Obiettivo della norma, contro cui il presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso, il successivo luglio, il giudizio di legittimita’, era – rileva la Consulta – che il personale costituito dagli ex dirigenti Italter e Sirap, assunti con contratti a tempo determinato ripetutamente prorogati dalla Regione, ma privi del riconoscimento di “mansione e qualifica del dipendente regionale”, fosse equiparato al personale di ruolo della Regione siciliana, con una previsione finalizzata all’inserimento del personale nel ruolo dei dirigenti regionali. La Corte pero’ afferma ancora una volta la necessita’ del concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Ora tale norma, era “chiaramente volta a stabilizzare gli ex dipendenti delle societa’ Italter e Sipar in violazione dei requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale come indispensabili a consentire una deroga alla regola del pubblico concorso”. Essa, infatti, nel prescrivere genericamente che, nel caso in cui non risultino istanze, i dirigenti generali, al fine del conferimento diretto degli incarichi, prendono in considerazione, sia pure in subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, i dirigenti ex Italter e Sirap, “non rispetta le condizioni ritenute idonee a giustificare deroghe al principio del pubblico concorso”. Un simile “inserimento” “non e’ ne’ rigorosamente delimitato, in termini percentuali, ne’ subordinato allo svolgimento di procedure di valutazione dell’attivita’ svolta dal dirigente, data la assoluta genericita’ del riferimento alla considerazione del “curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti”, ne’ tantomeno collegato alla soddisfazione di specifiche necessita’ funzionali dell’amministrazione, e, quindi, a “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”. La norma, in altri termini, obbedisce essenzialmente alla sola ratio di tutela del personale delle societa’ liquidate, personale gia’ legato all’amministrazione regionale da rapporti di lavoro a tempo determinato, prorogati numerose volte, “mediante il suo surrettizio inquadramento nei ruoli dei dirigenti regionali”. (AGI)