Consulta: stop a Sicilia su dirigenti Pa,”Concorso per assumerli”

La regola costituzionale della necessita’ del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va sempre rispettata, con deroghe ammissibili solo in determinate circostanze. Lo ha ribadito la Corte costituzionale nella sentenza – depositata oggi in cancelleria, Paolo Grossi, presidente, Silvana Sciarra, redattore – con cui ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 31 della legge 8 della Regione siciliana del 17 maggio 2016, “Disposizioni per favorire l’economia. Norme in materia di personale”.
Obiettivo della norma, contro cui il presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso, il successivo luglio, il giudizio di legittimita’, era – rileva la Consulta – che il personale costituito dagli ex dirigenti Italter e Sirap, assunti con contratti a tempo determinato ripetutamente prorogati dalla Regione, ma privi del riconoscimento di “mansione e qualifica del dipendente regionale”, fosse equiparato al personale di ruolo della Regione siciliana, con una previsione finalizzata all’inserimento del personale nel ruolo dei dirigenti regionali. La Corte pero’ afferma ancora una volta la necessita’ del concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Con specifico riguardo alla possibilita’ di inquadramento nel ruolo dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato di personale proveniente da una societa’ a partecipazione pubblica, che svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato, conferma che “un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei lavoratori assunti, puo’ ricorrere solo in determinate circostanze”, indicando, in particolare, che la legge “subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all’accertamento di specifiche necessita’ funzionali dell’amministrazione e preveda procedure di verifica dell’attivita’ svolta”, e che la deroga sia “contenuta entro determinati limiti percentuali”. In altri termini, se “il principio dettato dall’articolo 97 della Costituzione puo’ consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione”, occorre, tuttavia, che “l’area delle eccezioni alla regola del concorso” sia “rigorosamente delimitata” e non si risolva “in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di personale esterno attinto da bacini predeterminati”.
Ora tale norma, era “chiaramente volta a stabilizzare gli ex dipendenti delle societa’ Italter e Sipar in violazione dei requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale come indispensabili a consentire una deroga alla regola del pubblico concorso”. Essa, infatti, nel prescrivere genericamente che, nel caso in cui non risultino istanze, i dirigenti generali, al fine del conferimento diretto degli incarichi, prendono in considerazione, sia pure in subordine rispetto ai dirigenti regionali privi di incarico, i dirigenti ex Italter e Sirap, “non rispetta le condizioni ritenute idonee a giustificare deroghe al principio del pubblico concorso”. Un simile “inserimento” “non e’ ne’ rigorosamente delimitato, in termini percentuali, ne’ subordinato allo svolgimento di procedure di valutazione dell’attivita’ svolta dal dirigente, data la assoluta genericita’ del riferimento alla considerazione del “curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti”, ne’ tantomeno collegato alla soddisfazione di specifiche necessita’ funzionali dell’amministrazione, e, quindi, a “peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”. La norma, in altri termini, obbedisce essenzialmente alla sola ratio di tutela del personale delle societa’ liquidate, personale gia’ legato all’amministrazione regionale da rapporti di lavoro a tempo determinato, prorogati numerose volte, “mediante il suo surrettizio inquadramento nei ruoli dei dirigenti regionali”. (AGI)

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