Sicilia : La città di Messina diventa Zona Rossa fino al 31 Gennaio. Il testo dell’ Ordinanza

CORONAVIRUS
Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 9.1.2021
 – Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca
ORDINA
Articolo 1
(Ulteriori disposizioni urgenti per i Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca
– istituzione della zona rossa -)
1. In aggiunta alle misure contenitive del contagio di cui al decreto legge 18
dicembre 2020, n. 172, ed a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 3 dicembre 2020 e dalla Ordinanza contingibile e urgente del Presidente
della Regione Siciliana n. 5 dell’8 gennaio 2021, nei territori dei Comuni di Messina,
Castel Di Iudica e Ramacca si applicano le seguenti misure:
a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o
privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute.
È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori
sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti
l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti
alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori
non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano
consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine,
consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura
e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in
quanto connesse al ciclo biologico di piante;
b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti
territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità
imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi
essenziali e di pubblica utilità;
e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle
medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al
dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle
predette attività;
g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli
ordinari orari di lavoro.
h) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione
di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con
consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per
riscaldamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020.
Articolo 2
(Disposizioni finali)
1. La presente Ordinanza, con efficacia dall’11 gennaio 2021 fino al 31 gennaio
2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con
valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per
gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
MUSUMECI
 

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Ordinanza N.6 del 9/01/2021

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