Cidec Sanità : Contratto di rete, la Regione Sicilia non difende la propria autonomia davanti alla Corte Costituzionale

Riceviamo e Pubblichiamo

Comunicato della Presidente Cidec  federazione Santà Elisa Interlandi (Nella foto)

LA REGIONE SICILIANA NON DIFENDE LA PROPRIA AUTONOMIA SUL
CONTRATTO DI RETE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE. IL GOVERNO NON DIFENDE LA CAPILLARITÀ’ TERRITORIALE DEL DIRITTO ALLA SALUTE (…NONOSTANTE PRETENDA UNA SOGLIA MINIMA DI PRESTAZIONI PER LE STRUTTURE ACCREDITATE…!)

Con legge regionale 25 maggio 2022 n. 13 recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024”, tra i tanti articoli presenti nella predetta legge di stabilità, l’art. 13, comma 55, della predetta Legge Regionale, così recita: “Le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti dall’articolo 29, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, anche attraverso la costituzione di reti di impresa di cui all’articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33”.
La legge regionale citata quindi non poneva (e non pone) alcuna limitazione alle forme di reti d’impresa, includendo quindi anche la rete-contratto, che peraltro è la forma più diffusa di rete d’impresa, ritenendo raggiunti gli standard qualitativi e quantitativi richiesti anche attraverso l’adesione ad una rete-contratto, ad una rete cioè senza soggettività giuridica.
Ebbene la rete-contratto, figura giuridica tra quelle previste al fine di riorganizzare la rete siciliana dei laboratori d’analisi accreditati con il SSN e che prevede nel proprio statuto un unico interlocutore contrattuale che agisca in rappresentanza della rete secondo le regole del mandato con rappresentanza, consente ai retisti di mantenere all’interno della propria struttura le tre fasi della diagnostica di laboratorio (pre-analitica, analitica e post-analitica), evitando la diseconomica e dannosa dismissione di strutture, personale e macchinari per finire col trasformarsi in meri di punti prelievo/punti d’accesso.
Ora, l’articolo 13 comma 55 della Legge Regionale 13/2022 è stato impugnato dall’Avvocatura Generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri e contro la Regione Siciliana, per ottenere la declaratoria di incostituzionalità della precitata legge regionale e, per quel che qui interessa, dell’art. 13 comma 55.
La Regione Siciliana, all’udienza pubblica del 7 marzo 2023 davanti alla Consulta, pur effettuando una costituzione formale e pur avendo dato incarico ai propri legali, in sede d’udienza pubblica dicevamo, nonostante il ripetuto appello della stessa Presidente della Corte se ci fossero interventi a difesa della Regione, nessuno è comparso; la Regione in realtà non ha sostenuto le proprie ragioni, non ha difeso la propria autonomia, lasciando campo aperto all’Avvocatura dello Stato che, chiaramente, ha portato avanti le ragioni di una Conferenza Stato Regioni datata 2011, prepandemia.
È davvero imbarazzante quanto sia successo! L’assenza del governo è la protagonista!
Un atteggiamento che denota un grave disinteresse nei confronti della convenzionata esterna se non, ancor peggio, una volontà politica che tenda a tutelare le lobby. Nei fatti le multinazionali avranno il monopolio sulla salute dei cittadini siciliani. Nessuna integrazione pubblico privato, solo disservizi. Perché il Governo non tutela la libertà di scelta del paziente?
Dobbiamo pertanto sensibilizzare la politica che tiene ancora al nostro territorio, ad assumersi la responsabilità di affiancarci in questa battaglia, impegnandosi a tutti i livelli per contrastare il giudizio di legittimità costituzionale invocato dal governo centrale contro la norma regionale che aveva “semplicemente” reso operativa in Sicilia, la legge istitutiva del contratto di rete che infatti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n.33, aveva consentito, anche in Sicilia, richiamata nella Legge Regionale 13/2022, la presenza di una rete-contratto senza soggettività giuridica che, tra l’altro prevede, così come già accade in altre regioni d’Italia, che la soglia di efficienza delle 200.000 prestazioni, venga riferita alle reti tra laboratori e non alla singola struttura.
Una nota margine a proposito delle 200.000 prestazioni quale soglia minima di efficienza.
Questa della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni è sì davvero una questione degna di una richiesta di aderenza della stessa alla Carta Costituzionale.
Infatti, se da un lato si chiede alle strutture accreditate di raggiungere la soglia delle 200.000 prestazioni, dall’altro non si riconosce alle medesime strutture la possibilità di vedersi riconosciuto un budget adeguato alla reale produzione posta in essere per conto del SSN…! In altre parole, si pretende un obbligo minimo di prestazioni ma, poiché questo non deve incidere sulla spesa pubblica, o le strutture lavorano gratis una volta consumato il budget assegnatogli, oppure, non avendo raggiunto la soglia minima, finiranno col perdere l’accreditamento…… e tutto questo, con buona pace dei diritti e delle libertà garantite dalla Costituzione

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